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Trasferimento immobiliare nello scioglimento dell’unione civile, l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sull’esenzione

  • 18/01/2023

Negli scorsi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all’interpello 24 novembre 2022, n. 573 riguardante il pagamento delle tasse di trasferimento di un immobile, in caso di scioglimento giudiziale dell’unione civile.

La soluzione offerta è stata quella della interpretazione analogica secondo cui anche alle unioni civili si applica quanto disposto nella materia matrimoniale dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987. Pertanto, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile adibito a residenza delle parti a favore di uno dei due, sarà esente dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Il fatto

L’interpello ha visto come istante un Notaio. Questi ha esposto il caso di due clienti che avevano acquistato la piena proprietà su unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di nuova costruzione, con atto di compravendita.

I due, uniti civilmente in regime patrimoniale della separazione dei beni; avevano chiesto di fruire delle agevolazioni “prima casa”.

Poi, nello scioglimento dell’unione, i due hanno deciso di predisporre degli accordi a contenuto patrimoniale, incluso il trasferimento dei diritti immobiliari pari al 50% dall'uno all'altro, senza corrispettivo alcuno.

Il Notaio, così facendo presente di dover ''ricevere l'atto portante il trasferimento di diritti immobiliari tra uniti civilmente, che sciolgono il loro vincolo con procedura giudiziale, attuativo di accordi di patrimoniali di cui alla emananda sentenza, dunque 'funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi' dell'unione civile'', ha chiesto se fosse applicabile l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, secondo cui: ''Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa''.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia statale ricorda che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 prevede l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni. L’esenzione si applica anche agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

L’Agenzia ricorda le pronunce della Corte Costituzionale sul tema e l’equiparazione ai casi di scioglimento del matrimonio, i casi di divorzio e di separazione. L'esenzione in esame, invece, non trova applicazione con riferimento all'istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco di cui all'articolo 12 del decreto legge n. 132 del 2014, posto che la stessa norma prevede che l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Per garantire la tutela effettiva dei diritti derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, il comma 20 stabilisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Anche allo scioglimento dell'unione civile si applicano le disposizioni concernenti i procedimenti di separazione personale e di divorzio e la cosiddetta ''negoziazione assistita''. Anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale si estende, quindi, l’articolo 19 della L. n. 74 del 1987.

In tema di agevolazione “prima casa”, l’Agenzia ha richiamato, infine, la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.2., nella quale è stato rilevato che, se detto trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale non si verifica la decadenza dall'agevolazione “prima casa”, se il coniuge cedente non provvede all'acquisto di un nuovo immobile entro l'anno da destinare ad abitazione principale.