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Una proroga di un ulteriore anno, al 31 dicembre 2023 per l’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) da parte delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di promozione sociale (APS) e Onlus. A deciderlo è stato il decreto Milleproroghe (D. L. 29 dicembre 2022, n. 198) con l’art. 9, comma 3 – bis introdotto dalla legge di conversione (L. 24 febbraio 2023, n. 14) pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 49 del 27 febbraio 2023)
La norma varata dal parlamento modifica, infatti, l’art. 101, comma 2, del Codice. Il testo emendato è il seguente: “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2023. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Si tratta dell’ottava proroga. Nel dossier di accompagnamento al ddl si legge che i motivi di questa proroga sarebbero da ricondurre alle operazioni di trasmigrazione di ODV e APS dai loro registri al Runts. Purtuttavia il legislatore ha lasciato invariati i termini per la trasmigrazione (cfr art. 54 del Codice e dagli artt. 31. 32 e 33 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106). La norma sembra quindi finalizzata a non fare perdere l’iscrizione ai registri di tutti quegli enti che partecipano poco e niente alla vita associativa e che non sono riusciti a procedere agli adeguamenti statutari per mancato raggiungimento del quorum richiesto dagli statuti.
L’art. 101, comma 2 novellato, quindi consente a quegli enti, fino alla fine di quest’anno, di procedere all’adeguamento con procedure e quorum semplificati, in deroga a quanto previsto dall’art. 21, comma 2, cod. civ. o dal rispettivo statuto e così evitare di non trovarsi più iscritti ad alcun registro.
In proposito, si ricorda che: