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Terzo settore, nota del Ministero del Lavoro su deposito bilanci, raccolta fondi e adozione degli schemi di bilancio

  • 30/11/2022

Lo scorso 15 novembre il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n. 17146 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in tema di deposito bilanci, raccolta fondi e adozione degli schemi di bilancio. Lo studio notarile Celeste Natoli propone questo approfondimento per i numerosi clienti che hanno compiuto atti alla presenza e con la consulenza del Notaio.

Un primo aspetto riguarda il deposito dei bilanci 2021 nella piattaforma del Runts. Il Ministero ha chiarito che per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ente del terzo settore (Ets) nel corso del 2022, e costituiti prima di quest’anno, rispetto all’elenco dei documenti per cui sussiste l’obbligo di deposito, si è esonerati da quello relativo al bilancio 2021 qualora quest’ultimo dovesse esser approvato successivamente alla presentazione dell’istanza di iscrizione.

Seppur non richiesto per il predetto fine, l’Ufficio del Runts potrebbe però chiedere la produzione del bilancio 2021 in talune altre ipotesi. 

Ad esempio, una volta che siasi provveduto al deposito dei bilanci 2020/2019, vista (ancora) la non approvazione di quello 2021, quest’ultimo, una volta approvato, potrebbe comunque esser richiesto, qualora il bilancio 2020 (a differenza di quello 2019, ed entrambi acquisiti in sede di iscrizione) evidenzi parametri dimensionali che, se riscontrabili anche nel bilancio 2021, comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale (ad es. ricavi/rendite superiori a 220mila euro, totale attivo stato patrimoniale 110mila euro).

Discorso diverso vale invece per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e  le Onlus iscritte nel Runts nel 2022. Queste sono tenute a depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione.

Quanto al deposito degli atti, poi il Ministero del Lavoro, in linea con quanto previsto dall’articolo 2435 del Codice civile, segnala la necessità di includere anche la relazione dell’organo di controllo/revisore.

Con riferimento, invece, alle corrette modalità di predisposizione del bilancio d’esercizio dell’Ente del terzo settore, poi, il Ministero si pronuncia sulla possibilità per un Ente, dotato di personalità giuridica, di adottare il bilancio nella forma del rendiconto per cassa in caso di ricavi/rendite o entrate inferiori a 220mila Euro.

Con l’opzione per la predisposizione del bilancio in forma semplificata, si porrebbe il problema per gli organi amministrativi di effettuare un monitoraggio del patrimonio minimo. Se si dovesse optare pertanto per il rendiconto di cassa, non sarebbe realizzata alcuna attenuazione delle eventuali responsabilità in capo agli amministratori o all’organo di controllo in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente.

Gli organi sociali potranno quindi valutare se in presenza di un patrimonio composto da beni diversi dal denaro l’adozione del rendiconto per cassa soddisfi o meno i criteri di adeguatezza delle scritture contabili per il monitoraggio del patrimonio.

Dall’altra parte, occorrerà considerare che l’adozione del rendiconto per cassa si presenta del tutto facoltativa rispetto alla redazione del bilancio ordinario per competenza che invece favorisce una migliore trasparenza.

Infine un chiarimento sulle raccolte fondi: è previsto che il deposito del bilancio, unitamente ai rendiconti delle singole attività di raccolta occasionali, possa supplire al deposito separato dei richiamati rendiconti, questo perché “sovviene il criterio della prevalenza dell'elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale”. Tutto ciò sarà possibile a condizione che tutti i requisiti richiesti dal Dm 107/2022 del 13 giugno siano rispettati. Le raccolte di beni e servizi impiegati devono quindi essere di modico valore e devono osservare i principi di verità, trasparenza e correttezza.