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Srl online, dal 5 novembre in vigore il Decreto Mise 155/2022 con i modelli statutari standard

  • 03/11/2022

 

Il 5 novembre entra in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.  155/2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ottobre 2022, che integra un’ulteriore tappa di attuazione delle disposizioni di  cui al D.lgs. N. 183/2021 riguardanti la costituzione delle società a responsabilità limitata (ordinarie e semplificate) anche online, quindi senza la necessità di recarsi di persona presso uno studio notarile. 

Al regolamento sono allegati due modelli standard: uno per le Srl e uno per le Srls, utilizzabili anche per le start up innovative.

Per le società che chiederanno la stipula dell’atto pubblico informatico, il compenso per l'attività notarile sarà determinato in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella C)-Notai del d.m. n. 140/2012, ridotto alla metà. 

L’atto costitutivo delle Srl online in questione, ai sensi dell’art. 1 del decreto, viene ricevuto dal

Notaio utilizzando una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato. La piattaforma dovrà consentire l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale (o di altro tipo di firma elettronica qualificata), la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. 

Tra le previsioni dei modelli, l’articolo 5 dello statuto standard prevede che il capitale venga conferito in denaro. Inoltre in caso di amministrazione disgiunta, è previsto che ciascun amministratore possa opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere prima che l'operazione sia compiuta (art. 18), mentre per le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione, o dall'amministratore unico, ovvero dagli amministratori plurimi è imposta la tempestiva trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori (art. 20).

Tutte le ulteriori informazioni possono essere fornite dallo studio a chi fosse interessato.