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Prescrizione nel negozio fiduciario, la Cassazione si pronuncia sulla decorrenza del termine ex art. 2935 c.c.

  • 03/02/2023

Dalla Cassazione una pronuncia (ordinanza 2 novembre 2022, n. 32267, sez. VI – 2 civile ) in merito alla prescrizione del diritto del fiduciante a ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario.

Stando alla decisione dei giudici della Suprema Corte, tale diritto si prescrive con la scadenza dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione contenuta nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.

Tenuto conto infatti della ratio di cui all’art. 2935 c.c., tale dies a quo non potrebbe che coincidere con il suddetto inadempimento. 

Ciò in considerazione peraltro del fatto che, al fine del concretizzarsi dell’inadempimento del  fiduciario, è necessaria la richiesta dello stesso fiduciante in merito al trasferimento di quanto dovutogli. 

Infatti, in assenza di un preciso termine di adempimento indicato nel pactum fiduciae, il decorso del tempo senza che il fiduciario abbia tempestivamente ceduto la proprietà del cespite al mandante, non può di per sè considerarsi un inadempimento ma piuttosto un’obbligazione (ancora) da adempiere.

Per converso, il ritardo nell’esercizio della pretesa del fiduciante non può interpretarsi affatto nelle more  alla stregua di rinuncia per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in proprio favore.

Occorrono piuttosto, in un senso o in un altro, manifestazioni di volontà negoziali espresse.

In tal caso, appare più che opportuna un’adeguata regolamentazione dei rapporti tra fiduciante e fiduciario in apposito atto, onde evitare incertezze applicative come nella vicenda in esame.

Sul punto, può brevemente ricordarsi che il negozio fiduciario è quel patto, connesso ad una sottostante fattispecie ‘traslativa fondamentale’, con cui un soggetto, il fiduciario, pur intestando in proprio favore taluni diritti su determinati beni, si obbliga  a ritrasferirli ad altro soggetto, il fiduciante, riconoscendo in quest’ultimo il ‘vero’ destinatario dell’intera operazione economica posta in essere con terzi danti causa.

In un articolo del Notaio Celeste Natoli dal titolo “Forma e struttura dei negozi fiduciari immobiliari: la soluzione delle Sezioni Unite e le suggestioni dell’esperienza notarile” un approfondimento sul negozio fiduciario.