Loading...

Legge di bilancio, per tutto il 2023 si potranno rinegoziare i mutui passando dal tasso variabile al tasso fisso

  • 02/01/2023

La disposizione è contenuta nell’articolo 244-bis della legge di bilancio (legge 29/12/2022 n. 197 pubblicata nel Supplemento ordinario n.43/L alla G.U. – Serie Generale - n. 303 del 29/12/2022 della Gazzetta della Repubblica).

Essa prevede che per tutto il 2023 i contraenti potranno rinegoziare i mutui ipotecari, se stipulati prima del primo gennaio 2023, per l’acquisto o la ristrutturazione di una o più unità immobiliari destinate ad abitazione, passando dal tasso variabile a quello fisso.

La suddetta facoltà di rinegoziazione è riconosciuta a chi, come detto, abbia stipulato il mutuo prima del 2023 e sia in possesso di alcuni requisiti:

- il relativo Isee deve essere inferiore a 35.000 euro e

- l’importo del mutuo non deve esser superiore a 200.000 euro.

Inoltre, le relative rate devono essere sempre state pagate regolarmente.

La norma, introdotta con il maxi emendamento, rispolvera una previsione del decreto legge n. 70 del 2011 (art. 8 comma 6), modificando il termine finale di sottoscrizione del mutuo, originariamente previsto per il 31 dicembre 2012, e fissato ora al 1 gennaio 2023.

Di seguito si riporta la norma che la manovra ha provveduto a emendare:

  La materia della "rinegoziazione dei  contratti  di   mutuo ipotecario" è regolata come segue :

  1. fino al 31 dicembre 2012 il mutuatario che - prima dell'entrata in vigore ((del presente decreto)) - ha stipulato, o  si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di  mutuo ipotecario di importo originario non superiore a ((200  mila  euro)), per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la  rinegoziazione del mutuo alle condizioni di cui (( alla lettera b))),  qualora  al momento della richiesta presenti un'attestazione,  rilasciata  da soggetto  abilitato, dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a ((35 mila euro  e,  salvo  diverso accordo tra le parti,)) non abbia avuto ritardi nel  pagamento  delle rate del mutuo;
  2. la rinegoziazione assicura ((, in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore,)) l'applicazione di un tasso annuo nominale  fisso  non  superiore  al  tasso  che  si ottiene in base al minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in euro di  durata  pari  alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non disponibile,  la  quotazione  dell'IRS  per  la  durata   precedente, riportato alla data di  rinegoziazione  alla  pagina  ISDAFIX  2  del circuito  ((Reuters)),  maggiorato  di  uno  spread  pari  a   quello indicato, ai fini della determinazione del tasso,  nel  contratto  di mutuo;
  3. il mutuatario e il finanziatore possono concordare che la rinegoziazione di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di cinque anni, purché la durata residua del  mutuo  all'atto  della rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni;
  4. le garanzie ipotecarie  già  prestate  a  fronte  del  mutuo oggetto di rinegoziazione ai sensi ((del presente comma))  continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del  debito che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o    Resta fermo  quanto previsto dall'articolo  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n.  385.  La  disposizione  di  cui  ((alla  presente lettera)) si applica anche al finanziamento erogato  dalla  banca  al mutuatario in  qualità di debitore ceduto   nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge  30 aprile 1999, n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il piano di ammortamento in essere  al momento della rinegoziazione. In tal caso la banca è surrogata di diritto nelle garanzie ipotecarie, senza il  compimento  di  alcuna  formalità  o annotazione, ma la surroga ha effetto solo a  seguito  dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto dell'operazione di cartolarizzazione o di emissione  di  obbligazioni bancarie garantite;
  5. qualora la banca, al fine di realizzare la rinegoziazione di cui alle lettere precedenti, riacquisti il  credito  in  precedenza oggetto  di  un'operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la banca  cessionaria  ne dà  notizia  mediante  pubblicazione   nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a  favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado  a  favore della  banca  cessionaria  senza  bisogno  di  alcuna  formalità o annotazione.