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Saggio degli interessi legali al 5% in ragione d’anno a decorrere dal primo gennaio 2023. A stabilirlo è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all’articolo 1284 Codice Civile. La decisione è stata emessa con decreto del 13 dicembre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).
Come si leggerà dal decreto, riportato infra, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno.
La misura del saggio degli interessi legali subisce un’impennata del 400% rispetto al saggio del 1,25% vigente nel 2022. L’aumento è ancora più vertiginoso (+50.000%) se si guarda al 2021 quando il saggio era fissato nello 0,01% annuo.
Assestandosi al 5%, la misura del saggio degli interessi legali si porta ai livelli del 1998.
Conseguentemente a quanto sopra dovranno quindi essere adeguati anche i coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto e delle rendite o pensioni.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 2022 Modifica del saggio di interesse legale.(22A07140) (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2022)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022
Il Ministro: Giorgetti