Loading...

CONTRATTI AGRARI E PRELAZIONE

  • 27/06/2024
?? Pillole di Giurisprudenza??
CONTRATTI AGRARI E PRELAZIONE
 
La sez. III civile della Corte di Cassazione con ordinanza 9 aprile 2024, n.7744
ha ribadito il principio di diritto secondo cui tra più confinanti aventi diritto in concorso tra loro e a parità di condizioni, l’individuazione concreta del titolare della prelazione agraria deve fondarsi sui criteri oggettivi ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 e 7 della l. n. 817 del 1971, con particolare riguardo agli obiettivi di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sul profilo tecnico ed economico.
Ne consegue che la conflittualità delineatasi in presenza di più aventi diritto non può che essere risolta dal giudice di merito il quale, sulla base di accertamenti concreti, operi una scelta che tenga conto di diversi dati empirici, a nulla valendo, peraltro, circostanze soggettive della vicenda negoziale, come la priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro confinante ovvero l’eventuale preferenza espressa dal venditore.
Al contrario, soprattutto potendosi avvalere delle risultanze anche di apposita consulenza tecnica d’ufficio, il giudice dovrà tener conto di fattori quali «l’entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile accorpamento, l’esuberanza della forza lavoro che i confinanti siano in grado di riversare sul fondo in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l’azienda da incrementare possa assicurare», che dunque neutralizzerebbero in radice qualunque presunta discrezionalità.
Per un’illustrazione più approfondita dell’ordinanza in oggetto si veda la News a cura del Notaio Celeste Natoli su rivistapactum.it