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Con la riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022) cambia la normativa sulla formula del titolo esecutivo notarile

  • 19/11/2022

Dal 30 giugno 2023, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 149/2022 in materia di riforma del processo civile, cambierà la formula per il rilascio del titolo esecutivo notarile.

Viene infatti espunta dal testo di legge la previsione dell’apposizione della cd. formula esecutiva e, ai predetti fini, occorrerà la semplice copia certificata conforme all’originale dell’atto notarile affinché quest’ultimo valga astrattamente come titolo esecutivo.

La previsione è contenuta nella legge delega (26 novembre 2021 n. 206) approvata dal Parlamento, al cui art. 1, comma 12, in materia di riforma del processo civile, viene conferito mandato al Governo di “…. a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da Notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva (…)”.

Il decreto legislativo n. 149/2022, in piena attuazione della delega, sembra eliminare del tutto la procedura di spedizione in forma esecutiva facendo di conseguenza venir meno il concetto stesso di copia in forma esecutiva.

Secondo le disposizioni ad oggi vigenti, la peculiarità della copia esecutiva si esprime nel fatto che a seguito dell’apposizione della formula esecutiva, la copia certificata conforme all’originale, assume l’ulteriore attitudine di valere come titolo esecutivo e, quindi, di consentire l’esercizio dell’azione esecutiva.

Lo scopo di tale norma era quello di limitare il numero di copie esecutive rilasciabili (per il rilascio delle copie esecutive successive alla prima è stato sinora necessario richiedere l’autorizzazione alla competente autorità giudiziaria) e ad individuare i soggetti legittimati a richiedere il rilascio. Ma tutto ciò verrà meno con l’entrata in vigore delle modifiche previste dalla riforma del codice di rito.

Le conseguenze saranno due: qualunque copia, purché certificata conforme all’originale, potrà astrattamente valere come titolo esecutivo. In secondo luogo verrà meno la rilevanza sia del soggetto a favore del quale la copia autentica è rilasciata sia del numero delle copie rilasciate.

La novella, non a caso provvede all’abrogazione di due norme. Quella sul rilascio delle copie esecutive successive alla prima e quella dell’identificazione del soggetto legittimato alla richiesta del rilascio di copia: sembrerebbe dunque che chiunque possa chiedere al Notaio il rilascio della copia autenticata per dare avvio all’esecuzione.

È stata invece inserita nel nuovo ultimo comma dell’art. 474 c.p.c. la previsione secondo la quale la messa in esecuzione del titolo spetta agli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti. Questa previsione era originariamente contemplata nel corpo della stessa formula esecutiva, ora abrogata, ed è stata così recuperata a mezzo dell’introduzione di uno specifico nuovo comma.

Ultimo punto da chiarire è come le nuove disposizioni si applichino agli atti nel tempo.

Risulta evidente che le copie esecutive rilasciate prima del 30 giugno 2023 sono e saranno utilizzabili come titolo esecutivo. Viceversa, le copie certificate conformi rilasciate a partire dal 30 giugno 2023 saranno in re ipsa utilizzabili come titolo esecutivo.

In virtù del principio tempus regis actum infine è intuitivo che le copie certificate conformi rilasciate prima del 30 giugno 2023 non potranno valere come titolo esecutivo prima di tale data.