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Calcolo del valore del diritto d’usufrutto e della nuda proprietà, le nuove regole

  • 28/02/2023

Dal primo gennaio 2023 sono entrate in vigore i nuovi coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto e, specularmente, di quello della nuda proprietà.
Due sono i provvedimenti emessi in funzione di questo calcolo.
Si tratta di due Decreti del Ministero dell’Economia, il primo del 13 dicembre 2022, che ha elevato il tasso dell'interesse legale dall’1,25 al 5%, e il secondo del 20 dicembre 2022, che ha variato il “prospetto”, occorrente per il predetto calcolo, allegato al Tuir.
L’usufrutto vitalizio è quantificato moltiplicando il valore della piena proprietà (in ipotesi, 100mila euro) per il saggio legale di interesse, che per il 2023 sarà pari al 5%. Il risultato di questa operazione dovrà essere poi moltiplicato per il coefficiente contenuto nel “prospetto”.
Il valore dell’usufrutto si riduce progressivamente con l’avanzare dell’età dell'usufruttuario, in ragione della correlativa riduzione dell’aspettativa di vita. Contemporaneamente si accrescerà il valore della nuda proprietà.
Ad esempio, posta in 60 anni l’età dell’usufruttuario, l’usufrutto vitalizio avrà un valore di euro 60mila (100mila x 5% x 12 =) mentre la nuda proprietà varrà allora 40mila euro.
Può accadere che l’usufrutto venga costituito non per tutta la vita dell’usufruttuario, ma solo per un certo periodo di tempo. In tal caso, per determinare la base imponibile, occorre ricorrere a un calcolo finanziario che segue altri coefficienti.
Con la rideterminazione dell’interesse legale in oggetto, si accresce altresì la valutazione dei frutti civili percepiti, con relativo riflesso sul calcolo delle imposte dirette.
Con riguardo alla fiscalità indiretta, i criteri sopra indicati sono di grande importanza ai fini del calcolo della base imponibile delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione da applicare su atti afferenti alla costituzione o al trasferimento di un diritto di usufrutto (temporaneo o vitalizio), al trasferimento di un diritto di nuda proprietà o alla costituzione di una rendita a tempo determinato, vitalizia o perpetua.