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Agevolazioni under 36 ed esenzioni anche per le pertinenze con categorie catastali diverse da C/2, C/6 e C/7, l’orientamento favorevole della giurisprudenza e quello contrario dell’Agenzia delle Entrate. Che fare?

  • 15/02/2023

Come già ricordato in un precedente articolo (leggi qui), il legislatore (art. 1, comma 74 della legge di Bilancio per il 2023) ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” (articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106).

Il rinnovo della misura anche per l’anno in corso fornisce l’occasione per  sottoporre ai lettori una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Pesaro, che esprime un orientamento a favore del contribuente, benchè in netto contrasto con la posizione dell’Agenzia delle Entrate, cui ad oggi i notai prudenzialmente devono continuare a far fede.

Questa materia, ormai da anni, costituisce infatti una delle principali manifestazioni del modo in cui le diverse spinte ermeneutiche e applicative si pongono, all’indomani di una riforma, per concorrere a formare ‘il diritto vivente’, pendendo a favore di un orientamento piuttosto che un altro.

In questo senso emerge chiaramente quanto sia decisiva la consulenza del notaio, fiscale e non solo, nel momento in cui ci si accinge alla pianificazione dell’investimento immobiliare.

Tornando al tema che qui occupa, con la sentenza n. 175/2022, i giudici di merito hanno ritenuto che le agevolazioni fiscali under 36 si applichino anche nel caso di acquisto dell’area destinata a pertinenza dell’abitazione agevolabile, benchè di categoria diversa da quelle espressamente previste dalla norma e sebbene la stessa pertinenza non sia catastalmente graffata all’unità principale, essendo, invece, censita in modo autonomo.

Secondola Corte Tributaria, quindi, le agevolazioni in oggetto si estenderebbero anche all’acquisto di immobili pertinenziali all’abitazione,  censiti autonomamente ma non nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

La stessa giurisprudenza di legittimità si è già, in effetti, espressa in tal senso in passato: basti pensare alle ipotesi di compravendita del lastrico solare (Cass. n 22561/2021) ovvero della spiaggia privata (Cass. n. 6316/2022) di pertinenza.

Nonostante quanto appena riportato, non può non rimarcarsi che l’Amministrazione Finanziaria continua a ignorare tale orientamento giurisprudenziale, riconoscendo le agevolazioni di prima casa (e quindi, consequenzialmente, quelle ‘under 36’, che ne costituiscono diretta conseguenza) solo con riguardo alle pertinenze afferenti alle categorie C/2, C/6 e C/7,  peraltro con la limitazione del relativo ricorso una sola volta per  per ciascuna categoria.

L’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria sembrerebbe dunque poco coerente con la stessa regola generale di cui all’art 23, comma 3, del TUR, determinando, a parere della giurisprudenza, una sperequazione ai danni del contribuente.

Come anticipato, il contrasto interpretativo delineatosi nel tempo tra giurisprudenza e ‘tassatore’ ha riguardato sin dall’inizio la determinazione dell’ambito applicativo delle ccdd. Agevolazioni prima casa. Tuttavia, non si è mai davvero tentato di individuare quale orientamento fosse prevalente, perchè il valore modico delle pertinenze diverse dalle categorie C/2, C/6 e C/7 non ha finora inciso in modo troppo gravoso sul contribuente, rispetto a quanto fosse già chiamato a pagare per l’acquisto del bene principale.

Oggi, invece, a seguito dell’introduzione della misura per gli ‘Under 36’ che, in caso di applicazione dell’imposta di registro, più che un’agevolazione, costituisce una vera e propria esenzione fiscale, la risoluzione definitiva del contrasto ermeneutico su questa materia si renderebbe necessaria.

 Nell’attesa, non può che assistersi, come sta accadendo, all’incremento del contenzioso tributario, attivato dai contribuenti che invocano con forza i recenti favorevoli orientamenti giurisprudenziali.

Questa incertezza interpretativa su una fattispecie così vicina alla vita quotidiana di tutti noi cittadini sottolinea ancor più la necessità della consulenza notarile nella cura della singola operazione immobiliare.